IL GIUDICE DI PACE

    Letti  gli  atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, di
cui  all'udienza  8 maggio 2002, in ordine alla rimessione degli atti
di  causa  alla  Corte costituzionale dell'art. 5 legge 5 marzo 200l,
n. 57 in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.;

                            O s s e r v a
    1. - Nel  caso  in  esame,  con  atto  di  citazione  ritualmente
notificato, l'attrice Irene Cracco conveniva in giudizio Annamaria De
Nardi;  la soc. FIN-ADERB, in persona l.r.p.t., corrente in Falze' di
Piave  (TV)  e  la  RAS  Ass.ni,  in  persona  l.r.p.t., per sentirli
condannare  in  solido  tra  loro  al  risarcimento danni materiali e
fisici,  patiti  in  conseguenza  di  incidente  stradale avvenuto il
17 aprile 2001 in Conegliano tra il veicolo attoreo Renault Twingo AK
674  TY  di  proprieta'  della  ditta  Fin-Aderb, di Falze' di Piave,
condotta  dalla convenuta Annamaria De Nardi, anch'essa residente nel
comune  di  Sernaglia  della Battaglia (TV) ed assicurata per la r.c.
con  la RAS Ass.ni, la quale convenuta RAS assicurazioni non contesta
il  fatto,  cosi' come rappresentato dall'attrice (tamponamento) - la
causa  dell'incidente in parola e' per una distrazione nella guida da
parte  del veicolo assicurato De Nardi Annamaria - tuttavia, contesta
che da un semplice urto possano essere derivati all'attrice danni per
Euro 9.180,80 e cio' sia sotto il profilo del danno biologico, che in
riferimento  al  danno  esistenziale.  Chiedeva  la  riduzione  della
domanda  attorea  ed,  apoditticamente, il rigetto della richiesta di
remissione atti alla Corte costituzionale. Questo magistrato onorario
si   riservava   di   esaminare   la   non   manifesta   infondatezza
dell'illegittimita'  costituzionale  della  citata  legge n. 57/2001,
sollevando d'ufficio eccezione.
    In  ordine alla liquidazione del danno alla persona, derivante da
sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore prima
della  entrata  in  vigore  della  novella  citata (4 aprile 2001) il
giudicante  avrebbe  disposto,  seguendo l'indirizzo del Tribunale di
Treviso,   nella  liquidazione  equitativa  del  danno,  assumendo  a
parametro   il   punto   di   invalidita'   (L. 2.745.000,   pari  ad
Euro 1.417,67,  per  una  paziente di anni 25 m. 5 e gg. - al momento
del  sinistro - per microinvalidita' accertata dal ctp del 4%); danno
non  patrimoniale  in misura variabile dal 30% al 40%, attesa l'eta',
la  natura ed entita' delle lesioni, la durata della malattia ed ogni
altro elemento utile, dopo la perizia del ctu.
    Cio'  premesso,  in  relazione  alla  data  del sinistro, de quo,
(17 aprile  2001)  ed  alla  conseguente  azione ex lege n. 990/1969,
risulta  applicabile  al caso concreto la normativa di cui all'art. 5
legge  n. 57/2001  (entrata  in vigore il 4 aprile 2001), in Gazzetta
Ufficiale,  n. 66  del  20 marzo  2001,  con  cui  il  legislatore ha
stabilito  all'art. 5,  comma  4,  i  criteri  e  le  misure  per  il
risarcimento  dei  danni  alla  persona di lieve entita' derivante da
sinistri  conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli a motore
e dei natanti.
    Cosi'  operando,  si  perverrebbe  ad  una rilevante decurtazione
della  liquidazione del danno, rispetto a quella sopra richiamata, in
contrasto  con  il  principio  della  uniformita'  pecuniaria di base
(parametri  di  base  uniforme per tutti i casi); col principio della
necessaria  ed  imprescindibile personalizzazione del danno biologico
(come da tabella di riferimento del Triveneto, allegata).
    2. - Per  le  superiori  motivazioni,  questo magistrato onorario
evidenzia  le  incongruenze,  le  contraddizioni,  le  disparita'  di
trattamento,   nonche'   le   violazioni   di  diritti  fondamentali,
costituzionalmente  tutelati,  quando  ve  ne  siano  i  presupposti,
dubitando della costituzionalita' della citata legge, all'art. 5.
    In  accoglimento  delle argomentazioni attoree, l'art. 5, comma 1
cpv.  2,  legge n. 57/2001, e' in contrasto con la Cost., nella parte
in   cui  impone  al  danneggiato  la  comunicazione  dei  suoi  dati
reddituali  notoriamente  ininfluenti  ai  fini della valutazione del
danno  biologico;  e,  quando  concede  indiscriminatamente ulteriore
termine  di  novanta  giorni per proporre offerta risarcitoria, oltre
quello  di  sessanta  giorni a titolo di condizione di procedibilita'
processuale.
    3. - L'art. 5.2  lett A) contrasta con l'art. 3 e 32 Cost., nella
parte in cui stabilendo in L. 1.200.000 il valore economico del primo
punto   di   invalidita'   permanente,  non  consente  di  realizzare
l'intearale  risarcimento,  sia  pure per equivalente, del danno alla
salute   per   le   lesioni  di  lieve  entita',  introducendo  senza
motivazioni  un principio indennitario (che non esplica la tutela del
bene compromesso) e, comunque, costituzionalmente illegittimo.
    4. - Art. 5.2 lett. A), nella parte in cui introduce un metodo di
liquidazione   caratterizzato  esclusivamente  dalla  uniformita'  ed
irrisoria  della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione -
sia  pure giudiziaria - dei casi concreti con liquidazione equitativa
e specificazione degli elementi valorizzati;
    5. - Art.  5.2  lett.  B),  nella  parte  in  cui predetermina un
importo,  con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno
di  inabilita' assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravita'
della lesione e dalle caratteristiche personali del leso;
    6. - Art.  5.3, nella parte in cui stabilisce una definizione del
danno   biologico   e   determina   un  criterio  di  accertamento  e
risarcimento  destinato  a  creare  disparita'  di trattamento per la
lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto
illecito  o  da  sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a
motore  e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonche' alla
natura dell'attivita' svolta dal danneggiante;
    7. - Art. 5.4  laddove  stabilisce  che "il danno biologico viene
ulteriormente  risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del
danneggiato"  senza  determinare  caratteristiche  e  contenuti delle
circostanze  soggettive e senza stabilire i criteri ne' attribuirli a
valutazioni equitative.
    Tutti  questi  motivi  di  contrasto  sono  stati gia' censurati,
ritenuti  rilevanti  e non manifestamente infondati con ordinanza del
giudice di pace di Roma del 14 gennaio 2002 (avv. G. Fazzari). Questo
decidente,   accogliendo   le   motivazioni   attoree,   nonche'   le
considerazioni  dell'ordinanza 14 gennaio 2002 del giudice di pace di
Roma,   sintetizzate   nella  presente  ordinanza  e,  ritenute  come
interamente trascritte,