IL GIUDICE DI PACE Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, di cui all'udienza 8 maggio 2002, in ordine alla rimessione degli atti di causa alla Corte costituzionale dell'art. 5 legge 5 marzo 200l, n. 57 in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost.; O s s e r v a 1. - Nel caso in esame, con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice Irene Cracco conveniva in giudizio Annamaria De Nardi; la soc. FIN-ADERB, in persona l.r.p.t., corrente in Falze' di Piave (TV) e la RAS Ass.ni, in persona l.r.p.t., per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento danni materiali e fisici, patiti in conseguenza di incidente stradale avvenuto il 17 aprile 2001 in Conegliano tra il veicolo attoreo Renault Twingo AK 674 TY di proprieta' della ditta Fin-Aderb, di Falze' di Piave, condotta dalla convenuta Annamaria De Nardi, anch'essa residente nel comune di Sernaglia della Battaglia (TV) ed assicurata per la r.c. con la RAS Ass.ni, la quale convenuta RAS assicurazioni non contesta il fatto, cosi' come rappresentato dall'attrice (tamponamento) - la causa dell'incidente in parola e' per una distrazione nella guida da parte del veicolo assicurato De Nardi Annamaria - tuttavia, contesta che da un semplice urto possano essere derivati all'attrice danni per Euro 9.180,80 e cio' sia sotto il profilo del danno biologico, che in riferimento al danno esistenziale. Chiedeva la riduzione della domanda attorea ed, apoditticamente, il rigetto della richiesta di remissione atti alla Corte costituzionale. Questo magistrato onorario si riservava di esaminare la non manifesta infondatezza dell'illegittimita' costituzionale della citata legge n. 57/2001, sollevando d'ufficio eccezione. In ordine alla liquidazione del danno alla persona, derivante da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore prima della entrata in vigore della novella citata (4 aprile 2001) il giudicante avrebbe disposto, seguendo l'indirizzo del Tribunale di Treviso, nella liquidazione equitativa del danno, assumendo a parametro il punto di invalidita' (L. 2.745.000, pari ad Euro 1.417,67, per una paziente di anni 25 m. 5 e gg. - al momento del sinistro - per microinvalidita' accertata dal ctp del 4%); danno non patrimoniale in misura variabile dal 30% al 40%, attesa l'eta', la natura ed entita' delle lesioni, la durata della malattia ed ogni altro elemento utile, dopo la perizia del ctu. Cio' premesso, in relazione alla data del sinistro, de quo, (17 aprile 2001) ed alla conseguente azione ex lege n. 990/1969, risulta applicabile al caso concreto la normativa di cui all'art. 5 legge n. 57/2001 (entrata in vigore il 4 aprile 2001), in Gazzetta Ufficiale, n. 66 del 20 marzo 2001, con cui il legislatore ha stabilito all'art. 5, comma 4, i criteri e le misure per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita' derivante da sinistri conseguenti alla circolazione stradale dei veicoli a motore e dei natanti. Cosi' operando, si perverrebbe ad una rilevante decurtazione della liquidazione del danno, rispetto a quella sopra richiamata, in contrasto con il principio della uniformita' pecuniaria di base (parametri di base uniforme per tutti i casi); col principio della necessaria ed imprescindibile personalizzazione del danno biologico (come da tabella di riferimento del Triveneto, allegata). 2. - Per le superiori motivazioni, questo magistrato onorario evidenzia le incongruenze, le contraddizioni, le disparita' di trattamento, nonche' le violazioni di diritti fondamentali, costituzionalmente tutelati, quando ve ne siano i presupposti, dubitando della costituzionalita' della citata legge, all'art. 5. In accoglimento delle argomentazioni attoree, l'art. 5, comma 1 cpv. 2, legge n. 57/2001, e' in contrasto con la Cost., nella parte in cui impone al danneggiato la comunicazione dei suoi dati reddituali notoriamente ininfluenti ai fini della valutazione del danno biologico; e, quando concede indiscriminatamente ulteriore termine di novanta giorni per proporre offerta risarcitoria, oltre quello di sessanta giorni a titolo di condizione di procedibilita' processuale. 3. - L'art. 5.2 lett A) contrasta con l'art. 3 e 32 Cost., nella parte in cui stabilendo in L. 1.200.000 il valore economico del primo punto di invalidita' permanente, non consente di realizzare l'intearale risarcimento, sia pure per equivalente, del danno alla salute per le lesioni di lieve entita', introducendo senza motivazioni un principio indennitario (che non esplica la tutela del bene compromesso) e, comunque, costituzionalmente illegittimo. 4. - Art. 5.2 lett. A), nella parte in cui introduce un metodo di liquidazione caratterizzato esclusivamente dalla uniformita' ed irrisoria della misura economica, escludendo qualsiasi valutazione - sia pure giudiziaria - dei casi concreti con liquidazione equitativa e specificazione degli elementi valorizzati; 5. - Art. 5.2 lett. B), nella parte in cui predetermina un importo, con contenuto economico irrisorio e rigido, per ogni giorno di inabilita' assoluta, indipendentemente dalla tipologia e gravita' della lesione e dalle caratteristiche personali del leso; 6. - Art. 5.3, nella parte in cui stabilisce una definizione del danno biologico e determina un criterio di accertamento e risarcimento destinato a creare disparita' di trattamento per la lesione del bene salute, differenziate in relazione al danno da fatto illecito o da sinistro conseguente alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, all'azione giudiziaria intrapresa nonche' alla natura dell'attivita' svolta dal danneggiante; 7. - Art. 5.4 laddove stabilisce che "il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato" senza determinare caratteristiche e contenuti delle circostanze soggettive e senza stabilire i criteri ne' attribuirli a valutazioni equitative. Tutti questi motivi di contrasto sono stati gia' censurati, ritenuti rilevanti e non manifestamente infondati con ordinanza del giudice di pace di Roma del 14 gennaio 2002 (avv. G. Fazzari). Questo decidente, accogliendo le motivazioni attoree, nonche' le considerazioni dell'ordinanza 14 gennaio 2002 del giudice di pace di Roma, sintetizzate nella presente ordinanza e, ritenute come interamente trascritte,